Referendum, sfruttamento risorse energetiche. Si passa da 30 anni a nessuna scadenza temporale
Grazie ad una legge del Governo approvata nel dicembre 2015, le piattaforme del petrolio e del gas potranno sfruttare le risorse naturali non più per trent’anni ma “per tutta la vita utile del giacimento”. Il referendum del 17 aprile 2016 ha lo scopo di fermare il singolare privilegio concesso dal Governo italiano ai petrolieri
01 aprile, 2016
Il nocciolo del problema è nell'espressione “per la durata di vita utile del giacimento”. Gli italiani votando "SI" al referendum del 17 aprile 2016 possono abrogare il “singolare” privilegio concesso dallo Stato Italiano alle aziende petrolifere e del gas. Infatti è la prima volta che uno Stato concede a delle società private lo sfruttamento delle proprie risorse naturali (e dunque di un bene pubblico) senza specificare un termine temporale. Questa norma è inoltre un pericoloso precedente che potrebbe essere esteso anche ad altre risorse dello Stato.
A sottolineare l’importanza di questo aspetto è stata Rossella Muroni, presidente di Legambiente: “E’ importante ricordare – ha dichiarato Muroni – che mettere una scadenza alle concessioni date a società private, che svolgono la loro attività sfruttando beni appartenenti allo stato, non è una fissazione delle associazioni ambientaliste o dei comitati, ma è una regola comunitaria. Non si capisce perché in questo caso, le compagnie petrolifere debbano godere di una normativa davvero speciale, che non vale per nessun altra concessione”.
Una vittoria del "Sì" al referendum eliminerebbe la concessione senza scadenze temporali, così come era prima del dicembre 2015, e di fatto pertanto l'attività petrolifera in corso entro le 12 miglia, si esaurirebbe secondo le scadenze già stabilite, e cioè con una durata di 30 anni più eventuali proroghe (e cioè fino a 50 anni totali). E ciò era noto a ogni società petrolifera (e ai suoi dipendenti) fin dal momento del rilascio della concessione. Questo punto infatti – spiega Greenpeace - è stato chiarito dalla stessa Corte Costituzionale che, nella sentenza di ammissibilità del quesito referendario (sentenza n.17/2016), ha precisato che l'effetto di una eventuale vittoria del “Sì” sarà quello di impedire "deroghe ulteriori quanto alla durata dei titoli abilitativi già rilasciati (e cioè oltre i 50 anni totali, ndr)".
La questione del costo smantellamento delle installazioni offshore. Grazie a questa legge le aziende del gas e del petrolio non devono più preoccuparsi del costo dello smaltimento delle piattaforme off shore. Infatti avendo la possibilità di gestire la vita utile del giacimento, le società del petrolio e del gas sono le uniche titolate a determinare la dismissione di una piattaforma. E ciò non dipende esclusivamente dalla coltivazione del petrolio ma dall'efficacia dei titoli abilitativi e poiché tra questi rientrano anche le attività di ricerca, la dismissione di un impianto potrebbe procrastinarsi nel tempo oltre ogni ragionevole interesse economico.
NOTE TECNICHE:
Il testo del quesito è il seguente: «Volete voi che sia abrogato l'art. 6, comma 17, terzo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale", come sostituito dal comma 239 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per 2 la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2016)", limitatamente alle seguenti parole: "per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale"?».
Articolo 6, comma 17, terzo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - “Testo In vigore”PRE REFERENDUM
17. Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9.
Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette, fatti salvi i procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 ed i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché l'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla medesima data, anche ai fini della esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli stessi, delle eventuali relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi. Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l’intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette. I titoli abilitativi già rilasciati sono fatti salvi per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale. Sono sempre assicurate le attività di manutenzione finalizzate all’adeguamento tecnologico necessario alla sicurezza degli impianti e alla tutela dell’ambiente, nonché le operazioni finali di ripristino ambientale. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i titolari delle concessioni di coltivazione in mare sono tenuti a corrispondere annualmente l'aliquota di prodotto di cui all'articolo 19, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, elevata dal 7% al 10% per il gas e dal 4% al 7% per l'olio. Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a versare le somme corrispondenti al valore dell'incremento dell'aliquota ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnate, in parti uguali, ad appositi capitoli istituiti nello stato di previsione, rispettivamente, del Ministero dello sviluppo economico, per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in mare, e del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per assicurare il pieno svolgimento delle azioni di monitoraggio, ivi compresi gli adempimenti connessi alle valutazioni ambientali in ambito costiero e marino, anche mediante l’impiego dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), delle Agenzie regionali per l’ambiente e delle strutture tecniche dei corpi dello Stato preposti alla vigilanza ambientale, e di contrasto dell’inquinamento marino.
(comma così sostituito dall'art. 35, comma 1, legge n. 134 del 2012, poi modificato dall'art. 1, comma 239, legge n. 208 del 2015 e dall'art. 2, comma 1, legge n. 221 del 2015)
FONTI:
- COMUNICATO STAMPA LEGAMBIENTE DEL 16 MARZO 2016 - REFERENDUM
- MAPPA PIATTAFORME E RICERCA LEGAMBIENTE
- COMUNICATO STAMPA UE DEL 16 MARZO 2016 - Smaltimento sostenibile delle piattaforme petrolifere offshore
- Art. 19 (Armonizzazione della disciplina sulle aliquote di prodotto della coltivazione) Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 625 "Attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi"
- FAQ REFERENDUM GREENPEACE
- INVENTARIO NAZIONALE DEGLI STABILIMENTI A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE
- Rapporto UE. Danni e Assicurazione civile. Civil Liability and Financial Security for Offshore Oil and Gas Activities
- Libro Economia dell'ambiente di Tom Tietenberg, Edizione McGraw-Hill, Milano, 2006 a cura di Maria Concetta Chiuri, Alessio D'Amato.